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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.

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Regno d'Italia 50 occorrenze

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.

Si applica il secondo comma dell'art. 136.

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.

Alla sentenza d'appello si applicano le disposizioni del primo e secondo comma.

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Si applicano le norme dell'art. 195, commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto.

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Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono distribuite secondo l'ordine stabilito nell'art. 111.

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Qualora non esegua il deposito prescritto il tribunale provvede a norma del secondo comma dell'articolo precedente.

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Il giudice delegato provvede alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita secondo le disposizioni del capo seguente.

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Conservano in ogni caso la loro efficacia gli atti anteriormente compiuti, se erano validi secondo le norme anteriori.

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Le liquidazioni coatte amministrative in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto proseguono secondo le disposizioni anteriori.

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Se il debitore possiede beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, si applica la disposizione del secondo comma dell'art. 88.

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Il curatore può domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice

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Nelle vendite a consegne ripartite e nel contratto di somministrazione si applicano le disposizioni dei commi secondo, terzo e quarto dell'art. 72.

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Fino all'attuazione del registro delle imprese non si fa luogo alle iscrizioni che secondo il presente decreto dovrebbero essere eseguite in detto

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La proposta di concordato presentata prima dell'entrata in vigore del presente decreto conserva la sua efficacia se era valida secondo le leggi

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Alla deliberazione dei creditori si applicano le disposizioni degli articoli 174, 175, 176, primo comma, 177, quarto comma, 178, primo, secondo e

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Dopo l'omologazione del concordato il giudice delegato, il curatore e il comitato dei creditori ne sorvegliano l'adempimento, secondo le modalità

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comma secondo dell'articolo precedente.

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Nei fallimenti in corso il rappresentante degli eredi previsto dall'art. 12, comma secondo, deve essere designato entro quindici giorni dall'entrata

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Il commissario liquidatore procede a tutte le operazioni della liquidazione secondo le direttive dell'autorità che vigila sulla liquidazione, e sotto

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Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo V, salvo diverse disposizioni della

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Approvato il conto e liquidato il compenso del curatore, il giudice delegato, sentite le proposte del curatore, ordina il riparto finale secondo le

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presente decreto, prosegue secondo le norme anteriori.

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supplementare secondo le disposizioni dei commi precedenti.

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procedimento prosegue secondo le disposizioni anteriori.

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secondo, terzo e quarto.

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L'estensione del diritto di prelazione agli interessi è regolata dagli articoli 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile, intendendosi

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Dopo l'omologazione del concordato, il commissario giudiziale ne sorveglia l'adempimento, secondo le modalità stabilite nella sentenza di

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La sentenza che riapre la procedura a norma degli articoli 137 e 138 dispone in conformità del secondo comma dell'art. 121. Si applicano inoltre le

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Anche prima di ricevere la richiesta prevista dal secondo comma dell'articolo precedente, il pretore che abbia certa notizia della dichiarazione di

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tribunale, che deve provvedere a norma dell'art. 162, secondo comma.

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presidente del tribunale, osservate le disposizioni del secondo comma dell'art. 93.

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norma dell'articolo 13, secondo comma, o trasmette un elenco incompleto.

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Nel caso di concordato mediante cessione dei beni a norma dell'art. 160, comma secondo, n. 2, questo non si risolve se nella liquidazione dei beni si

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diversa dal danaro, concorrono secondo il loro valore alla data della dichiarazione di fallimento.

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dichiarazione di fallimento salva la facoltà dell'imprenditore di proporre il concordato preventivo secondo le disposizioni del titolo precedente.

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vigore del presente decreto, la procedura per l'approvazione del conto prosegue secondo le nuove disposizioni.

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Per i reati preveduti negli articoli 216, 222, 223, 227 e 236 in rapporto all'art. 216 primo e secondo comma, e nel caso di inosservanza dell'ordine

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di ciascuno secondo le scritture contabili e i documenti dell'impresa. La comunicazione s'intende fatta con riserva delle eventuali contestazioni.

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in vigore del presente decreto ha luogo secondo le disposizioni anteriori. Ma il giudizio di omologazione è regolato dalle nuove disposizioni.

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cancellazione dall'albo dei falliti a norma delle leggi anteriori, può chiedere la riabilitazione civile secondo le norme del presente decreto.

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loro fallimento. Tuttavia i creditori particolari possono opporsi a norma dell'art. 129, secondo comma, alla chiusura del fallimento del socio loro

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tribunale rimette con ordinanza gli atti al giudice delegato per la prosecuzione del giudizio secondo le nuove disposizioni.

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tribunale non soggetto a reclamo, su relazione del giudice delegato, secondo le norme stabilite con decreto del ministro per la grazia e giustizia.

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Nella sentenza di omologazione il tribunale determina l'ammontare delle somme che il debitore deve depositare secondo il concordato per i crediti

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secondo comma dello stesso articolo.

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della Legge 24 maggio 1903, n. 197, sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti, prosegue secondo le disposizioni anteriori

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Dichiarato il fallimento, il giudice delegato o per sua delegazione, in caso d'impedimento, il pretore, procede immediatamente, secondo le norme

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secondo le disposizioni degli articoli 101 e 102.

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l'azione, secondo le disposizioni anteriori, sia più breve.

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egli procede, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il fallito e il comitato dei creditori, se esiste, con

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dichiarazione di fallimento con colpa. In caso contrario il curatore può ottenere il pagamento, in tutto o in parte, secondo le modalità stabilite dalle speciali

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